(massima n. 1)
In tema di determinazione del reddito d'impresa derivante da attivitā esercitate nel territorio dello Stato mediante stabili organizzazioni, la deducibilitā dei componenti negativi deve avvenire nel rispetto del principio di libera concorrenza - del quale č attuativo l'art. 110, comma 7, del d.P.R. n. 917 del 1986 - il quale impone che i criteri di determinazione del reddito delle stabili organizzazioni siano omogenei rispetto a quelli operanti per le imprese residenti nello Stato. (Nella specie, in applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata lā dove aveva reputato la legittimitā di un avviso di accertamento che, in presenza di una stabile organizzazione "sottocapitalizzata" di una societā del Regno Unito esercente l'attivitā bancaria nel territorio dello Stato, adottando dei correttivi ai fini della salvaguardia del principio di libera concorrenza, aveva, per un verso, individuato un "fondo di dotazione figurativo" della stabile organizzazione e riconosciuto la deducibilitā degli interessi passivi su finanziamenti della "casa madre" solo per quelli maturati sull'importo eccedente tale fondo e, per un altro, assunto l'esistenza, anch'essa figurativa e ipotetica, di un patrimonio di vigilanza, parametrato alle linee di credito concesse, e riconosciuto la deducibilitā delle perdite su crediti nella misura corrispondente al profitto dichiarato dalla stabile organizzazione in Italia, con l'esclusione, invece, della quota parte di perdite riferibile alla "casa madre").