(massima n. 1)
In tema d'imposte sul reddito d'impresa, ai sensi dell'art. 62, comma 3, (ora 95, comma 5) del d.P.R. n. 917 del 1986, i compensi spettanti agli amministratori di societą di capitali sono deducibili, secondo il criterio di cassa, nell'esercizio in cui sono corrisposti, mentre le remunerazioni per le attivitą afferenti all'oggetto sociale, ma estranee al rapporto di gestione, le quali sono costi per prestazioni di servizi, vanno dedotte nell'esercizio di competenza, ossia quello in cui le prestazioni sono ultimate, ai sensi dell'art. 75 (ora 109), comma 2, lett. b) del decreto cit.