(massima n. 1)
In tema di redditi d'impresa, deve distinguersi tra immobili merce, destinati al mercato di compravendita, immobili patrimonio, destinati al mercato locativo, e immobili strumentali per destinazione o per natura, in quanto funzionali, i primi, secondo un'interpretazione restrittiva, allo svolgimento di attivitą tipicamente imprenditoriali e inidonei alla produzione di un reddito autonomo rispetto a quello del complesso aziendale nel quale sono inseriti, e caratterizzati, i secondi, da una strumentalitą oggettiva senza che rilevi la loro utilizzazione per l'esercizio dell'impresa. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che il terreno agricolo di proprietą di una societą in nome collettivo che svolgeva attivitą incentrata sulla locazione dello stesso non costituisse bene strumentale per destinazione, quanto piuttosto l'oggetto dell'attivitą stessa).