(massima n. 1)
In tema di reddito d'impresa, l'agevolazione di cui all'art. 1, comma 1, della legge n. 449 del 1997 si riferisce ai soli beni patrimoniali, il cui reddito si determina secondo il criterio del reddito fondiario, atteso che, in questa ipotesi, i costi sostenuti costituiscono un onere per alleviare il quale il legislatore ha introdotto tale beneficio, mentre č inapplicabile relativamente agli immobili strumentali, il cui reddito č il risultato della somma tra entrate e costi sostenuti, deducibili dall'imponibile, per i quali si tradurrebbe in una duplicazione della deduzione e, quindi, in un'indebita locupletazione, poiché non correlata ad un costo rimasto a carico dell'imprenditore. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha rigettato nel merito il ricorso del contribuente, sussistendo una presunzione assoluta di strumentalitą ai fini dell'impresa dell'immobile appartenente alla societą in nome collettivo, che, quindi, non poteva essere considerato produttivo di reddito fondiario). (cassa e decide nel merito, Comm. Trib. Reg. Lombardia, 26/09/2012).