(massima n. 1)
In tema di fallimento delle societā, l'applicabilitā dell'art. 147 della legge fall., che consente l'estensione del fallimento ai soci illimitatamente responsabili, č subordinata alla duplice condizione che il socio sia illimitatamente responsabile e che l'ente sia costituito nelle forme e con i caratteri della societā con soci a responsabilitā illimitata; esso si riferisce esclusivamente alle societā di persone, nelle quali la responsabilitā illimitata del socio č conseguenza della natura del modello societario, č non č pertanto applicabile alle societā di capitali, in cui la responsabilitā illimitata rappresenta un'eventualitā collegata all'assunzione da parte del socio, nel corso della vita sociale e con riferimento ad uno specifico periodo, di una responsabilitā personale e solidale, in conseguenza della concentrazione nelle sue mani della totalitā delle azioni o delle quote (artt. 2362 e 2497 cod. civ.), e quale riflesso del suo potere di determinare in via assoluta la volontā dell'ente. (Rigetta, App. Milano, 12 dicembre 2003).