(massima n. 1)
In tema di redditi prodotti in forma associata, ai sensi dell'art. 5 del d.P.R. n. 917 del 1986, il reddito di partecipazione agli utili del socio di societā di persone costituisce, ai fini dell'IRPEF, reddito proprio del contribuente, al quale č imputato sulla base di presunzione di effettiva percezione, e non della societā; detto socio, pertanto, ove non abbia dichiarato, per la parte di sua spettanza, il reddito societario nella misura risultante dalla rettifica operata dall'Amministrazione finanziaria a carico della societā ai fini dell'ILOR, č tenuto al pagamento del supplemento d'imposta. Ne consegue che, ove la societā di persone abbia provveduto a definire il proprio reddito annuale mediante accertamento con adesione, ai sensi dell'art. 3 del d.l. n. 564 del 1994 (conv. in legge n. 656 del 1994), ai soci deve essere attribuita per la medesima annualitā la quota parte dell'imponibile risultante dall'imposta versata dalla societā per la definizione della lite fiscale, costituendo l'imputazione al socio della quota parte del reddito della societā corretta applicazione del disposto del citato art. 5; né assume rilievo, in contrario, l'art. 9- bis, comma 17, del d.l. n. 79 del 1997 (conv. in legge n. 140 del 1997), il quale, nel fare "salvi gli effetti delle definizioni perfezionate alla data del 15 dicembre 1995" ai sensi del predetto art. 3 del d.l. n. 564/94, ha come destinatari soltanto i soggetti (nella fattispecie, la societā) che hanno provveduto a tale definizione. (Rigetta, Comm. Trib. Reg. Firenze, 18 ottobre 2004).