(massima n. 2)
L'art. 4, lettera b), della parte prima della tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, e l'art. 50, quinto comma, del D.P.R. n. 131 del 1986, nel testo vigente nel novembre 1994, i quali, nell'interpretazione della Corte di Cassazione e della Corte di Giustizia della CEE, assoggettano all'imposta di registro proporzionale le fusioni per incorporazione tra società di capitali delle quali l'una detenga la totalità delle azioni o delle quote dell'altra non è in contrasto con l'art. 3 Cost., in quanto l'esenzione dall'imposta proporzionale disposta dalla normativa comunitaria è dettata dall'esigenza politica di incentivare solo i conferimenti che accrescono la base patrimoniale dell'impresa, e cioè quelli remunerati con l'attribuzione di azioni o quote, non avendo l'esenzione ragion d'essere ove manchi un effettivo accrescimento della base patrimoniale, sicché la diversità di disciplina trova giustificazione nella diversità di situazioni; né è in contrasto con l'art. 53 Cost., in quanto tale norma è rispettata ogni qual volta il prelievo tributario trovi causa in elementi di fatto che siano indici rivelatori di ricchezza, laddove la comparazione del trattamento tributario riservato a situazioni diverse che si assumono economicamente equivalenti esula dal detto paramentro costituzionale per ricadere eventualmente sotto quello posto dall'art. 3 Cost., la cui inosservanza, per quanto esposto, non è invocabile.