(massima n. 1)
In tema di durata dei contratti di affitto a coltivatore diretto, ogni qualvolta nella legge 3 maggio 1982 n. 203 si menziona "l'anno" inteso coma "annata agraria", l'espressione deve essere letta come facente riferimento non al periodo tra l'1 gennaio e il successivo 31 dicembre, o tra il 6 maggio, data di entrata in vigore della legge e il 5 maggio dell'anno solare successivo, ma come al periodo tra l'11 novembre di un certo anno solare ed il 10 novembre dell'anno successivo, atteso che le altre due interpretazioni condurrebbero a conclusioni irrazionali (giungendosi a ritenere che il legislatore abbia, con espressioni equivalenti sul piano del linguaggio comune, inteso indicare fenomeni totalmente diversi,creando incertezze difficilmente superabili invece di giungere alla auspicata omogeneizzazione della durata dei suddetti contratti), mentre il canone dell'interpretazione logica impone di adottare sempre una lettura del testo positivo che riconduca la normativa a razionalitą (Corte Cost. 24 ottobre n. 1995 n. 445). Inoltre l'espressione contenuta nell'art. 2 della legge 3 maggio 1982, n. 203, secondo la quale "la durata prevista ... decorre dall'entrata in vigore della presente legge" va interpretata, non potendo avere efficacia retroattiva, come operante solo per il futuro, cioč con riguardo ad annate successive a quella iniziata l'11 novembre 1981. (Rigetta, App. Napoli, 14 Gennaio 2004).