(massima n. 1)
La cessione, da una società sportiva all'altra, di un contratto di prestazioni calcistiche ex art. 5 della l. n. 91 del 1981, ha ad oggetto un bene immateriale strumentale all'esercizio dell'impresa, idoneo a generare minusvalenze deducibili, ai sensi dell'art. 101, comma 1, del d.P.R. n. 917 del 1986 (nel testo applicabile "ratione temporis"), solo se l'atto è a titolo oneroso, mentre ciò non avviene ove non sia previsto il pagamento di un corrispettivo per detta cessione, ipotesi nella quale la causa concreta del negozio risiede nell'interesse del cedente a privarsi del proprio diritto esclusivo a godere delle prestazioni sportive senza ricevere nulla in cambio, a nulla rilevando, quindi, che la cessionaria debba corrispondere al calciatore ceduto un compenso.