(massima n. 2)
In tema di determinazione del reddito di impresa, la societā che per la redazione dei bilanci si avvalga dei principi contabili internazionali deve contabilizzare i costi sostenuti per l'acquisto del diritto di superficie (nella specie funzionale all'utilizzo di un immobile per fini di mutualitā bancaria diretta ed esterna, a fronte di rendita annuale pagata in 72 anni) secondo quanto previsto dal principio IAS 16, par. 23, con imputazione temporale dal momento in cui il bene č disponibile, e non da quando č utilizzato in concreto in forza del successivo par. 55; trattandosi di interessi passivi, l'applicazione del principio di "derivazione rafforzata" consente la deducibilitā di detti costi, a fronte di pagamento differito, secondo il regime di cui agli artt. 83 e 109 del d.P.R. n. 917 del 1986, con il corollario della prevalenza della sostanza sulla forma, funzionale alla confrontabilitā dei bilanci con la valorizzazione dell'effettivo contenuto economico degli atti di gestione. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che la banca avesse correttamente qualificato l'acquisto del diritto di superficie come finanziamento, al tasso di mercato per l'acquisto dell'immobile, iscrivendolo, nello stato patrimoniale, tra le immobilizzazioni immateriali ad uso funzionale).