(massima n. 1)
In tema di imposte sui redditi, il contratto con il quale vengono trasferite quote di una società dietro pagamento di un prezzo rientra nella nozione di compravendita, per il cui perfezionamento è sufficiente il consenso delle parti; ne consegue che la sola stipula del contratto in questione costituisce il presupposto richiesto dall'art. 3 del decreto legge 28 gennaio 1991, convertito con modificazioni dalla legge 25 marzo 1991, n. 102, ai fini dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze, a nulla rilevando il mancato pagamento del corrispettivo pattuito con l'ulteriore conseguenza che la successiva risoluzione dello stesso contratto per mutuo dissenso non può avere alcuna rilevanza nei confronti dei terzi ed a maggior ragione nei confronti dell'Erario. (cassa e decide nel merito, Comm. Trib. Reg. Roma, 14 dicembre 2005).