(massima n. 1)
In tema di imposte sul reddito, l'art. 80 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, il quale prevedeva, per le c.d. imprese minime, che il reddito imponibile fosse determinato applicando all'ammontare dei ricavi una serie di coefficienti di redditività ed aggiungendovi le plusvalenze patrimoniali eventualmente realizzate, dettava una regola di carattere sostanziale, riguardante una metodologia di accertamento fondata su presunzioni legali di redditività: l'intervenuta abrogazione di tale disposizione ad opera dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 non ne esclude pertanto l'applicabilità agli atti di accertamento posti in essere sotto la sua vigenza, trattandosi di una norma priva di valenza processuale o di effetto sanzionatorio, rispetto alla quale non possono dunque operare né il principio "tempus regit actum", né il principio di legalità introdotto dall'art. 3 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472. (cassa con rinvio, Comm. Trib. Reg. Venezia, 20 Marzo 2001).