(massima n. 1)
In tema di sanatoria fiscale, concessa con il d.l. n. 69 del 1989, convertito, con modificazioni, nella legge n. 154 del 1989, il criterio stabilito nell'art. 21 per distinguere le irregolarità, infrazioni e inosservanze sostanziali rispetto a quelle formali, per le quali è consentita la definizione agevolata, consiste nell'idoneità (o meno) delle violazioni a impedire o a comportare una diversa determinazione del reddito o dell'imposta diretta. Quando tale accertamento sia oggettivamente precluso all'Amministrazione, si versa in una ipotesi di irregolarità sostanziale non suscettibile di sanatoria, come nell'ipotesi di mancata tenuta del libro dei cespiti ammortizzabili da parte di una società. (cassa con rinvio, Comm. Trib. Reg. Trieste, 05/06/2002).