(massima n. 1)
La regola - stabilita dall'art. 78, comma 4, del d.P.R. n. 917 del 1986 - che consente al contribuente che esercita un'attivitą di allevamento di animali di optare, in sede di dichiarazione dei redditi, per il regime ordinario di determinazione del reddito di impresa, cosģ rendendo facoltativo il regime forfetario, altrimenti operante, vale esclusivamente nelle ipotesi, fisiologiche, di corrispondenza tra reddito dichiarato e reddito effettivo dell'impresa di allevamento, non anche allorché sussistono i presupposti per l'accertamento induttivo di cui all'art. 39, comma 2, del d.P.R. n. 600 del 1973.