(massima n. 1)
In materia di "transfer pricing" l'Amministrazione finanziaria ha l'onere di provare l'esistenza di transazioni economiche, tra imprese collegate, ad un prezzo apparentemente inferiore a quello normale, ma non anche quello di dimostrare la maggiore fiscalitā nazionale o il concreto vantaggio fiscale conseguito dal contribuente, perché la normativa di riferimento non č una disciplina antielusiva in senso proprio, mentre spetta al contribuente provare che la transazione č avvenuta in conformitā ai valori di mercato normali. (Nella specie, la S.C., in applicazione del principio, ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto che il prezzo praticato non doveva considerarsi superiore al valore normale, in quanto, se fosse stato applicato il prezzo indicato dall'Amministrazione, vi sarebbe stata una notevole perdita di bilancio per la controllata).