(massima n. 1)
I contratti derivati su valuta, rientranti tra le operazioni "fuori bilancio", poste in essere da soggetti diversi dagli enti creditizi o finanziari, concorrono alla determinazione del reddito ai sensi dell'art. 103 bis, comma 2 bis, del d.P.R. n. 917 del 1986 (applicabile "ratione temporis") solo se sono stati oggetto di valutazione nei conti annuali secondo la disciplina civilistica, mentre ove siano stati iscritti in conti d'ordine, la correlata valutazione dei componenti reddituali conseguiti dal rapporto va operata in conformitą all'art. 76 del detto decreto (nel testo "ratione temporis" vigente).