(massima n. 1)
In tema di imposte sui redditi, la plusvalenza fiscalmente rilevante si realizza al momento della conclusione del contratto di compravendita, stante l'efficacia traslativa del consenso, e, pertanto, non assumono rilevanza le vicende successive relative all'adempimento degli obblighi contrattuali, quali l'omessa percezione del prezzo, la sua eventuale rateizzazione oppure l'estinzione dell'obbligazione successivamente intervenuta.