(massima n. 1)
In tema di imposta sul reddito delle persone giuridiche, l'art. 90 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, disponendo che il periodo d'imposta č costituito dall'esercizio della societā e coincide con l'anno solare soltanto se la durata dell'esercizio non č determinata dalla legge o dall'atto costitutivo o č determinata in due o pių anni, non esclude che la durata dell'esercizio sociale (e di conseguenza il periodo d'imposta) possa essere determinata dall'atto costitutivo in misura non coincidente con l'anno solare, ed anche in misura superiore a dodici mesi. Costituisce peraltro questione di fatto, rimessa al giudice di merito, l'accertamento, necessario ai fini dell'applicazione del principio di inerenza, dell'incidenza di una modifica statutaria che abbia spostato le date di inizio e di chiusura dell'esercizio, dovendosi valutare se in tal modo si sia inteso lasciarne ferma la durata annuale, ovvero si sia voluto prolungare anche in via transitoria la durata dell'esercizio in corso alla data della modifica stessa. (cassa con rinvio, Comm. Trib. Reg. Milano, 27 Settembre 2000).