(massima n. 1)
In sede di accertamento dell'IRPEG inerente ad un determinato periodo, è reclamabile la deduzione dell'ILOR attinente a pregressi periodi, nei limiti in cui siano stati per essa operati accantonamenti in attesa della definitività del relativo rapporto, non anche dell'ILOR contestualmente evidenziata per la medesima annualità, salva restando l'eventuale detraibilità negli anni successivi degli stanziamenti effettuati in collegamento con l'accertamento stesso. La sede temporale di deducibilità dell'ILOR accertata in conseguenza della rettifica della dichiarazione dell'IRPEG non può che essere, comunque, secondo i principi generali che presiedono la deduzione delle imposte, il periodo in cui avviene il pagamento o ha inizio la riscossione dei ruoli nei quali le imposte sono iscritte. (rigetta, Comm. Trib. Reg. Milano, 21 Gennaio 1999).