(massima n. 1)
In materia tributaria, alla stregua dell'elaborazione giurisprudenziale comunitaria e nazionale, costituisce pratica abusiva l'operazione economica che, attraverso l'impiego "improprio" e "distorto" dello strumento negoziale, abbia quale scopo predominante e assorbente (seppur non esclusivo) l'elusione della norma tributaria, mentre la mera astratta configurabilitą di un vantaggio fiscale non č sufficiente ad integrare la fattispecie abusiva, poiché č richiesta la concomitante condizione di inesistenza di ragioni economiche diverse dal semplice risparmio di imposta e l'accertamento della effettiva volontą dei contraenti di conseguire un indebito vantaggio fiscale.(Nella specie, la S.C. ha ritenuto non abusiva la stipula di un contratto di "sale e lease back", pur pervenendo al medesimo risultato economico di una operazione di finanziamento bancario, per cui l'impiego del negozio era volto a consentire la maggiore deducibilitą di canoni di leasing, rispetto ai soli interessi passivi che sarebbero stati deducibili con la stipula di un mutuo). (cassa e decide nel merito, Comm. Trib. II grado di Bolzano, 15/0).