(massima n. 1)
In tema di determinazione del reddito d'impresa, costituisce principio inderogabile quello della competenza di cui all'art. 75, comma 1, TUIR, nel testo "ante" riforma 2004, applicabile "ratione temporis", a mente del quale possono essere indicati nel bilancio esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura di esercizio, tenendosi conto, ai sensi dell'art. 2423 bis, comma 1, nn. 2 e 3, c.c., dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento, restando irrilevante la dichiarazione di sopravvenienze attive in diverso esercizio. (Nella specie, la S.C. ha affermato che correttamente fossero stati contestati al Consorzio, ricorrente, maggiori ricavi in relazione ai nuovi premi che, come risultanti dal bilancio dell'annualitą precedente e non ancora corrisposti, sarebbero spettati, nell'anno di esercizio, ad alcune societą che ne facevano parte se non ne fosse stata deliberata, nel medesimo periodo, l'esclusione per violazioni statutarie, indicati come costi deducibili, anziché come sopravvenienze attive).