(massima n. 1)
In tema di deducibilitā degli accantonamenti per la copertura del rischio inerente ad operazioni su derivati, la societā non operante nel settore creditizio o finanziario che invochi l'applicazione dell'art. 112 del d.P.R. n. 917 del 1986 ha l'onere di allegare e di provare che la finalitā del contratto di "interest rate swap" č di coprire operazioni che attengono all'esercizio dell'attivitā imprenditoriale, atteso che l'inerenza sussiste non ogni qual volta la componente negativa sia riferibile a una qualsiasi operazione idonea a produrre reddito, bensė in relazione all'oggetto dell'impresa.