(massima n. 1)
In tema di reddito d'impresa, poiché, in virtù della regola della post numerazione, la prestazione professionale dell'avvocato ha carattere unitario e tale unitarietà deve essere rapportata ai singoli gradi nei quali si è svolto il giudizio, la relativa spesa deve essere imputata non all'esercizio in cui la prestazione è stata eseguita ma a quello nel quale è stata ultimata in ciascun grado di giudizio, con l'emanazione della pronuncia conclusiva.