(massima n. 1)
Una societą consortile costituita nelle forme di societą di capitale per l'esecuzione di un appalto di opere pubbliche, ai sensi dell'art. 23 bis della l. n. 584 del 1977, non assume la posizione di appaltatore, che resta puntualizzata sulle imprese socie riunite, bensģ il pił modesto rilievo di una struttura operativa al servizio di tali imprese, con la conseguenza che, dal punto di vista tributario, le operazioni e i costi della societą consortile sono direttamente riferibili alle societą consociate, con l'ulteriore conseguenza che per le imprese socie costituiscono costi propri le spese affrontate per mezzo del consorzio, le quali, quindi, possono essere ad esse riaddebitate attraverso il principio del cosiddetto ribaltamento dei costi.