(massima n. 1)
In tema di redditi d'impresa, nel regime anteriore al d.lgs. n. 147 del 2015, le perdite su crediti, nell'ipotesi di sottoposizione del debitore a procedure concorsuali, sono deducibili soltanto nell'esercizio coincidente con il momento di apertura della procedura, in quanto č in tale fase che si concretizzano gli elementi certi e precisi di inesigibilitą del credito maturato dall'impresa, non essendo possibile frazionare la perdita nei successivi esercizi, lasciandosi altrimenti al contribuente la possibilitą di scegliere il periodo di imposta nel quale č pił conveniente operare la deduzione, in violazione del principio inderogabile di competenza di cui all'art 75 del d.P.R. n. 917 del 1986.