(massima n. 1)
In tema di determinazione del reddito di impresa, la sanzione pecuniaria di cui all'art. 15 della l. n. 287 del 1990, in materia di tutela della concorrenza e del mercato, non va considerata sopravvenienza passiva in quanto, da un lato, non č possibile ricollegarla a ricavi ed altri proventi e, dall'altro, non potendo la condotta anticoncorrenziale integrare un fattore produttivo, - essendo non soltanto autonoma ed esterna alla normale vita dell'impresa, ma radicalmente antitetica al suo corretto andamento - l'imputazione della stessa a reddito d'impresa, a titolo appunto di sopravvenienza passiva, neutralizzerebbe la ratio punitiva della misura, trasformandola in un risparmio d'imposta. Del resto, anche la Corte di giustizia della UE non ha mancato di rilevare come l'efficacia della sanzione inflitta a garanzia della concorrenza potrebbe essere sensibilmente ridotta dalla sua deducibilitā fiscale, che avrebbe l'effetto di compensarne il peso con una diminuzione degli oneri tributari.