(massima n. 1)
In tema di agevolazioni per gli investimenti nelle aree svantaggiate, il discrimine tra il regime originario di fruizione del credito d'imposta ex art. 8 della l. n. 388 del 2000 e quello introdotto dal d.l. n. 138 del 2002, conv. con modif. nella l. n. 178 del 2002, è costituito dalla conclusione del contratto di acquisto dei nuovi beni, atteso che, se intervenuta entro la data dell'11 agosto 2002 (di entrata in vigore della l. n. 178 cit.), si applicano le disposizioni vigenti anteriormente alle modifiche apportate dalla legge di conversione, a prescindere dal momento della consegna dei beni e della presentazione dell'istanza, sicché è inapplicabile il d.m. 2 agosto 2002 - in virtù del quale l'aiuto concesso sotto forma di credito d'imposta non può superare il 50 per cento dell'investimento netto realizzato o le percentuali inferiori stabilite (nella specie, 30 per cento per l'Umbria) - in quanto pubblicato in data 14 agosto 2002. (cassa con rinvio, Comm. Trib. Reg. Umbria, 15/09/2009).