(massima n. 1)
In tema di determinazione del reddito d'impresa, l'art. 70 (ora art. 105) del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, il quale disciplina la deducibilitą fiscale degli accantonamenti per le indennitą di fine rapporto, trova applicazione anche all'indennitą suppletiva di clientela spettante agli agenti, da ritenersi inclusa tra le "indennitą per la cessazione di rapporti di agenzia", cui fa riferimento l'art. 16 (ora 17), primo comma, lettera d) del medesimo d.P.R., richiamato dal terzo comma dell'art. 70 cit., dovendosi ritenere che tale locuzione si riferisca a tutta la materia regolata dall'art. 1751 cod. civ., il quale, a seguito delle modifiche apportate dal d.lgs. 10 settembre 1991, n. 303, contiene, a decorrere dal 1 gennaio 1993, l'intera disciplina dell'indennitą di fine rapporto dell'agente di commercio, essendo venuta meno ogni distinzione fra "indennitą di scioglimento del contratto" (obbligatoria perché di origine codicistica) ed "indennitą suppletiva di clientela" (derivante dalla contrattazione collettiva e fruibile solo a determinate condizioni), e non potendosi escludere la deducibilitą dei relativi accantonamenti in virtł del carattere aleatorio dell'indennitą in parola. (rigetta, Comm. Trib. Reg. Napoli, 28/06/2007).