(massima n. 1)
In tema di vendita di cose da trasportare, l'art. 1511 c.c. pone a carico del compratore un onere di diligenza consistente nel dovere di esaminare la cosa comprata per rilevarne vizi o difetti apparenti; cosicché il termine per la denunzia dei vizi e dei difetti di qualità apparenti decorre dal giorno in cui il compratore è stato in grado di esaminare la merce, ossia del giorno in cui questa è stata posta nella sua disponibilità mediante la consegna. (Nella specie, in applicazione dell'enunciato principio di diritto, la Suprema Corte ha cassato la sentenza del giudice di merito il quale aveva escluso l'apparenza del vizio della cosa venduta sul presupposto che la merce si trovava confezionata per la spedizione in una scatola non trasparente ed aveva, quindi, ritenuto che il termine per la denunzia dovesse decorrere non dal momento in cui il compratore aveva ricevuto la merce, bensì da quando aveva proceduto all'apertura della confezione).