(massima n. 1)
In tema di distinzione fra contratto di associazione in partecipazione con apporto di prestazione lavorativa da parte dell'associato e contratto di lavoro subordinato con retribuzione collegata agli utili dell'impresa, l'elemento differenziale tra le due fattispecie risiede nel contesto regolamentare pattizio in cui si inserisce l'apporto della prestazione lavorativa dovendosi verificare l'autenticitą del rapporto di associazione, che ha come elemento essenziale, connotante la causa, la partecipazione dell'associato al rischio di impresa, dovendo egli partecipare sia agli utili che alle perdite. (Nella specie, relativa a opposizione a sanzioni amministrative per evasioni contributive, la S.C ha confermato la sentenza di merito che, anche alla luce di ulteriori elementi caratterizzanti il contratto di associazione, quali il controllo della gestione dell'impresa da parte dell'associato e il periodico rendiconto dell'associante, e della circostanza che gli associati, gią dipendenti con rapporto di lavoro subordinato, avevano continuato a svolgere la loro attivitą lavorativa con le modalitą precedenti, aveva escluso la sussistenza dell'associazione in partecipazione).