Cassazione civile Sez. III sentenza n. 12913 del 26 giugno 2020

(1 massima)

(massima n. 1)

Nell'esercizio del potere di liquidazione del danno alla salute secondo equità si devono assicurare l'adeguatezza del risarcimento all'utilità effettivamente perduta e l'uniformità dello stesso in situazioni identiche; perciò, qualora tali scopi non siano raggiungibili attraverso il criterio cd. "tabellare", venendo in questione un'ipotesi di danno biologico non contemplata dalle tabelle adottate, il giudice di merito è tenuto a fornire specifica indicazione degli elementi della fattispecie concreta considerati e ritenuti essenziali per la valutazione del pregiudizio, nonché del criterio di stima ritenuto confacente alla liquidazione equitativa, anche ricorrendo alle tabelle come base di calcolo, ma fornendo congrua rappresentazione delle modifiche apportate e rese necessarie dalla peculiarità della situazione esaminata. (Nella fattispecie, relativa a liquidazione del danno biologico di un soggetto deceduto "ante tempus" per causa diversa dal fatto dannoso, la S.C. ha confermato la decisione di merito che - nell'impossibilità di applicare il valore tabellare relativo all'età del danneggiato al momento del sinistro e alla sua aspettativa di vita media, dovendosi piuttosto fare riferimento alla durata reale della vita del soggetto - ha liquidato il risarcimento avendo riguardo al valore monetario tabellare giornaliero previsto per l'inabilità temporanea assoluta moltiplicato per il numero di giorni della effettiva esistenza in vita del danneggiato). (Rigetta, CORTE D'APPELLO ANCONA, 12/07/2017).

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