Cassazione civile Sez. III sentenza n. 10814 del 5 giugno 2020

(1 massima)

(massima n. 1)

L'attivitā della P.A. deve svolgersi, anche nel campo tributario, nei limiti imposti dalla legge e dalla norma primaria del "neminem laedere", per cui č consentito al giudice ordinario adito per il risarcimento del danno - nonostante il divieto di stabilire se il potere discrezionale sia stato opportunamente esercitato - accertare se vi sia stato, da parte dell'amministrazione o del concessionario per la riscossione, un comportamento colposo tale che, in violazione della suindicata norma primaria, abbia determinato la lesione di un diritto soggettivo, ferma restando, per il detto concessionario, l'azione di regresso nei confronti dell'ente impositore per la misura della condotta causalmente e colposamente riferibile allo stesso e alle sue obbligazioni di diligenza. (Nella specie, la S.C., nel cassare la sentenza di appello sul punto relativo alla liquidazione dei danni, ha comunque confermato la decisione nella parte in cui aveva ritenuto la responsabilitā dell'ente impositore e del concessionario perché, malgrado l'incontestabile esclusione giudiziale del sotteso credito tributario, sia in fase stragiudiziale che nel corso del giudizio, essi avevano continuato a sostenere la legittimitā del proprio operato, esitato nel preavviso di iscrizione ipotecaria). (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 29/08/2016).

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