(massima n. 1)
L'azione generale di arricchimento postula che la locupletazione di un soggetto a danno dell'altro sia avvenuta senza giusta causa, sicché quando essa sia la conseguenza di un contratto o comunque di un altro rapporto non può dirsi che la causa manchi o sia ingiusta, almeno fino a quando il contratto o il diverso rapporto conservino rispetto alle parti e ai loro aventi causa la propria efficacia obbligatoria. (Fattispecie in tema di accordo transattivo su indennità per la perdita dell'avviamento). (Rigetta, CORTE D'APPELLO TRENTO, 05/06/2018).