(massima n. 1)
In caso di nullitą del contratto preliminare di compravendita immobiliare, l'indennitą dovuta dal promissario acquirente per l'occupazione, "ab origine" priva di giustificazione, dell'immobile deve essere determinata in base alle norme sull'ingiustificato arricchimento - e, quindi, senza riconoscimento del lucro cessante - e a partire dal momento in cui, avendo il proprietario richiesto la restituzione del bene, il promissario acquirente, da possessore di buona fede, si trasforma in possessore di mala fede. Ne deriva che, considerata la diversitą, per natura ed effetti, tra l'azione di ingiustificato arricchimento e quella risarcitoria, integra domanda nuova la richiesta di indennitą di occupazione avanzata dal promittente venditore in appello, in sostituzione della domanda di risarcimento del danno conseguente alla risoluzione del contratto proposta in primo grado. (Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO BARI, 12/06/2014).