(massima n. 1)
In tema di IRES, ai fini dell'individuazione della residenza fiscale delle societā ed enti, in base all'art. 73 (giā 87), comma 3, del d.P.R. n. 917 del 1986 la nozione di "sede dell'amministrazione", in quanto contrapposta alla "sede legale", č assimilabile alla "sede effettiva" di matrice civilistica, intesa come il luogo di concreto svolgimento delle attivitā amministrative, di direzione dell'ente e di convocazione delle assemblee e, quindi, come luogo stabilmente utilizzato per l'accentramento, nei rapporti interni e con i terzi, degli organi e degli uffici societari in vista del compimento degli affari e dell'impulso dell'attivitā dell'ente. (Fattispecie in tema di estero-vestizione di una societā-madre avente sede in Olanda in cui la S.C., cassando la sentenza della C.T.R., ha ritenuto la nazionalitā italiana ed inglese dei suoi amministratori non sintomatica dell'ubicazione della sede effettiva in Italia).