(massima n. 1)
In tema di prove civili, il riconoscimento di una presunzione favorevole ad una parte non comporta una deroga ai criteri ordinari di riparto dell'onere della prova di cui all'art. 2967 c.c., ma consente alla parte, che ne rimane gravata, di assolvervi mediante la presunzione stessa. (Nella specie, la S.C., in tema di eterovestizione, ha ritenuto che la presunzione di cui all'art. 73 del d.P.R. n. 917 del 1986 non esoneri il fisco dall'onere di provare la fittizietą della sede estera della societą, in luogo di quella effettiva in Italia, ma gli consenta, in presenza di alcuni indici, di fornire tale dimostrazione mediante detta presunzione).