(massima n. 1)
L'art. 71, comma 6, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (nel testo vigente "ratione temporis"), in base al quale "per i crediti per interessi di mora, le svalutazioni e gli accantonamenti di cui ai precedenti commi sono deducibili fino a concorrenza dell'ammontare dei crediti stessi maturato nell'esercizio", ha inteso individuare un limite di deducibilitą non nell'intero ammontare dei crediti per interessi moratori risultante nell'anno di riferimento (comprensivo, quindi, anche degli interessi maturati in annualitą anteriori), bensģ nel solo importo di tali crediti maturato nello stesso esercizio di deduzione: tale interpretazione č conforme alla regola generale dell'autonomia di ciascun periodo d'imposta ed al correlato principio di competenza, che ha il fine di non lasciare il contribuente arbitro della scelta dell'esercizio pił conveniente in cui dichiarare i propri componenti di reddito, con evidenti riflessi sulla determinazione del reddito imponibile. (rigetta, Comm. Trib. Reg. Potenza, 04/06/2007)