(massima n. 1)
In tema di imposte sui redditi, e con riferimento alla determinazione del reddito d'impresa, l'art. 70, comma terzo, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, che estende agli accantonamenti relativi alle indennitā di cui all'art. 16, comma primo, lettere c), d) ed f) le disposizioni riguardanti quelli per l'indennitā di fine rapporto, non č applicabile all'indennitā suppletiva di clientela, prevista dagli accordi economici collettivi che disciplinano i rapporti di agenzia e rappresentanza commerciale, la quale, essendo dovuta soltanto in caso di scioglimento del contratto a tempo indeterminato ad iniziativa del preponente per fatto non imputabile all'agente, costituisce, in pendenza del rapporto, un costo meramente eventuale sia nell'"an" che nel "quantum", onde i relativi accantonamenti non sono deducibili nei limiti delle quote maturate nell'esercizio, come previsto dal primo comma dell'art. 70 cit., senza che assuma alcun rilievo la funzione di tale indennitā, volta a compensare il mancato reddito derivante dalla cessazione del rapporto, in quanto il relativo diritto non matura in costanza di rapporto, ma ha la sua fonte in un evento futuro ed incerto. (cassa e decide nel merito, Comm.Trib. Reg. Milano, 26 Settembre 2000)