(massima n. 1)
In tema di imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG), gli enti di tipo associativo non godono di uno "status" di "extrafiscalitā", che li esenta, per definizione, da ogni prelievo fiscale, potendo anche le associazioni senza fini di lucro - come si evince dall'art. 111, comma secondo, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (nel testo applicabile nella specie, "ratione temporis") - svolgere, di fatto, attivitā a carattere commerciale. Il disposto dell'art. 111, comma primo, del d.P.R. n. 917 cit. - in forza del quale le attivitā svolte dagli enti associativi a favore degli associati non sono considerate commerciali e le quote associative non concorrono a formare il reddito complessivo - costituisce d'altro canto una deroga alla disciplina generale, fissata dagli artt. 86 e 87 del d.P.R. n. 917, secondo la quale l'IRPEG si applica a tutti i redditi, in denaro o in natura, posseduti da soggetti diversi dalle persone fisiche: con la conseguenza che l'onere di provare la sussistenza dei presupposti di fatto che giustificano l'esenzione č a carico del soggetto che la invoca, secondo gli ordinari criteri stabiliti dall'art. 2697 cod. civ. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, la quale aveva accolto il ricorso proposto da un'associazione dedita all'assistenza dei disabili sulla base della sola astratta considerazione dell'assenza dei fini di lucro dell'associazione, omettendo di accertare la natura dell'attivitā in concreto svolta). (Cassa con rinvio, Comm. Trib. Reg. Siracusa, 24 Aprile 2002)