(massima n. 1)
In tema d'imposta comunale sugli immobili (ICI), l'esenzione dall'imposta che l'art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, prevede per gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art. 87, primo comma, lett. c), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (enti pubblici e privati, diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato e non aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio d'attività commerciali), purché destinati esclusivamente - fra l'altro - allo "svolgimento d'attività assistenziali", esige la duplice condizione dell'utilizzazione diretta degli immobili da parte dell'ente possessore e dell'esclusiva loro destinazione ad attività peculiari che non siano produttive di reddito. L'esenzione non spetta, pertanto, nel caso di utilizzazione indiretta, ancorché assistita da finalità di pubblico interesse (nell'enunciare il principio, la S.C. ha precisato che nel caso di specie, nel quale soggetto passivo dell'imposta è una società per azioni, l'agevolazione è ulteriormente preclusa dalla lettera della norma di esenzione, che esclude dal godimento del beneficio le società commerciali, in quanto la scelta della forma azionaria è di per sé indicativa, in via prevalente, dello scopo di lucro che un siffatto soggetto necessariamente persegue). (Cassa e decide nel merito, Comm. Trib. Reg. Genova, 1 Luglio 2003)