(massima n. 1)
In tema di redditi d'impresa, fra gli accantonamenti al fondo rischi su crediti nei confronti di imprese assoggettate a procedure concorsuali, ai sensi degli artt. 66, comma 3, e 71 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (nel testo in vigore sino al 31 gennaio 2003), nonché dell'art. 11 del d.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42, non sono compresi i crediti nei confronti di imprese in amministrazione controllata, perché questa presuppone unicamente una temporanea difficoltà di adempiere alle obbligazioni da parte dell'imprenditore, e non è pertanto equiparabile, sotto il profilo dinamico, alle altre procedure concorsuali - per la cui apertura è, invece, esplicitamente richiesto lo stato di insolvenza - in ordine alle prospettive di soddisfazione dei creditori. (Cassa con rinvio, Comm. Trib. Reg. Genova, 15 Aprile 1999).