(massima n. 1)
Con riguardo alle cosiddette lettere di "patronage", che una societą capogruppo o controllante indirizzi ad una banca, affinché questa conceda, mantenga o rinnovi un credito a favore di una societą controllata, l'indagine diretta a stabilire se le lettere medesime si limitino a contenere dati e notizie sulla situazione del gruppo o sul rapporto di controllo, rilevanti al solo fine di mettere la banca in condizione di valutare adeguatamente l'opportunitą di riconoscere detto credito, ovvero implichino anche l'assunzione di garanzia fideiussoria per i debiti della societą controllata, si traduce in un accertamento di merito, come tale insindacabile in sede di legittimitą, se correttamente ed adeguatamente motivato. (Rigetta, App. Roma, 09/02/2009).