(massima n. 2)
In tema di leasing finanziario - fattispecie che integra gli estremi del collegamento negoziale tra il contratto di leasing ed il contratto di fornitura - la scissione tra soggetto destinato a ricevere, dal fornitore, la prestazione di consegna e soggetto destinato ad adempiere, nei confronti del fornitore, l'obbligazione di pagamento del prezzo, pur non consentendo al concedente di pagare il prezzo indipendentemente dall'avvenuta consegna, giustifica, sulla base dell'art. 1375 c.c., che il concedente stesso possa fare affidamento sull'autoresponsabilità dell'utilizzatore nel ricevere la consegna dal fornitore, atteso che utilizzatore e concedente hanno, nei confronti del fornitore, un interesse comune (sicché su entrambi grava un onere di collaborazione), di talché, se il contratto di compravendita prevede che il fornitore consegni la cosa direttamente all'utilizzatore, ed il contratto di leasing prevede, a sua volta, che l'utilizzatore la riceva, il concedente che resta obbligato al pagamento del prezzo, nell'adempiere, deve far in modo di salvaguardare l'interesse dell'utilizzatore all'esatto adempimento, mentre questi è, dal suo canto, gravato, nei confronti del concedente, dell'onere di comportarsi, rispetto al momento della consegna, in modo diligente, sì che non ne risulti sacrificato per altro verso l'interesse che anche il concedente ha all'esatto adempimento da parte del fornitore, secondo un modello comportamentale comune improntato alla reciproca cooperazione onde conseguire l'esatto adempimento da parte del fornitore. (Nella specie, il garante dell'utilizzatore contestava l'obbligo di pagamento, in relazione a contratto di leasing avente ad oggetto numerosi carri ferroviari della cui consegna il concedente si era per quanto possibile, accertato acquisendo dall'utilizzatore le bolle di consegna attestanti l'effettiva ricezione di almeno una parte di essi; la S.C., sulla scorta di tali risultanze ha confermato, rivedendone la motivazione ed affermando il principio di cui sopra, la sentenza di merito che aveva respinto la richiesta di esonero dall'adempimento della garanzia offerta).