(massima n. 1)
In tema d'imposta comunale sugli immobili, l'esenzione riconosciuta dall'art. 7, Comma primo, lettera i), del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, per gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art. 87, Comma primo, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi non trova applicazione per gli immobili nella disponibilità della Guardia di finanza, in quanto la detta norma del TUIR, inclusa nel titolo II, dedicato all'IRPEG, sotto la rubrica "Soggetti passivi", elenca appunto categorie di persone giuridiche, pubbliche e private, assoggettate tutte all'IRPEG, laddove la Guardia di Finanza è esente da tale imposta, quale amministrazione militare dello Stato, ai sensi dell'art. 88 dello stesso testo unico (nella specie, relativa ad una caserma, nell'affermare il principio la Corte Cass. ha precisato che, in ogni caso, un immobile utilizzato dalla Guardia di finanza, come da qualsiasi corpo militare dello Stato, per i propri fini istituzionali non può considerarsi destinato esclusivamente allo svolgimento di "attività ricettive", come richiesto dalla norma d'esenzione, in considerazione della particolare natura dei compiti affidati alle Forze armate). (cassa e dec. nel mer., Comm. Trib. Reg. Milano, 15 Settembre 2003).