Cassazione civile Sez. VI ordinanza n. 9036 del 15 aprile 2013

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di determinazione dei redditi d'impresa, rientra nei poteri dell'amministrazione finanziaria la valutazione di congruità dei costi e dei ricavi esposti nel bilancio e nelle dichiarazioni, ancorché non risultino irregolarità nella tenuta delle scritture contabili o vizi negli atti giuridici d'impresa; ne consegue che la deducibilità, ai sensi dell'art. 62 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, dei compensi degli amministratori delle società (nella specie una s.r.l.) non implica che gli uffici finanziari siano vincolati alla misura indicata in deliberazioni sociali o contratti, competendo all'Ufficio la verifica dell'attendibilità economica dei predetti dati. (rigetta, Comm. Trib. Reg. Milano, 20/05/2010).

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