(massima n. 1)
In tema di determinazione dei redditi d'impresa, rientra nei poteri dell'amministrazione finanziaria la valutazione di congruitą dei costi e dei ricavi esposti nel bilancio e nelle dichiarazioni, ancorché non risultino irregolaritą nella tenuta delle scritture contabili o vizi negli atti giuridici d'impresa; ne consegue che la deducibilitą, ai sensi dell'art. 62 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, dei compensi degli amministratori delle societą (nella specie una s.r.l.) non implica che gli uffici finanziari siano vincolati alla misura indicata in deliberazioni sociali o contratti, competendo all'Ufficio la verifica dell'attendibilitą economica dei predetti dati. (rigetta, Comm. Trib. Reg. Milano, 20/05/2010).