(massima n. 1)
L'ordine di borsa per l'acquisto di azioni nella forma del contratto a premio semplice, denominato "dont" (contratto che conferisce all'acquirente la facoltą di scegliere, entro un determinato termine di scadenza, fra il ritiro dei titoli acquistati, dietro pagamento del prezzo maggiorato del premio, o il recesso dall'acquisto di detti titoli con abbandono del premio), determina per chi lo riceve - quale che si ritenga essere la natura dell'ordine di borsa, e anche se si dubiti trattarsi di un vero e proprio mandato all'acquisto - un dovere di esecuzione connotato da obblighi di diligenza, la quale si riferisce anche all'esercizio della facoltą di scelta sopra richiamata, e di rispetto dei principi di correttezza e buona fede, che presidiano ogni tipo di esecuzione contrattuale e che, in ogni ipotesi di gestione di affari altrui, sono caratterizzati dalla diligenza richiesta in tema di mandato dagli artt. 1710 e ss. cod. civ.; ne consegue che ai medesimi principi si ricollega anche l'obbligo, specificamente previsto dal secondo comma dell'art. 1711 cod. civ., di discostarsi dalla istruzioni ricevute (ancorchč eventualmente queste siano rigide e specifiche) solo quando si profilino circostanze nuove, che non sia possibile comunicare al mandante in tempo utile, ma in presenza delle quali sia ragionevole presumere l'approvazione del medesimo mandante.