(massima n. 1)
In materia di garanzia per i vizi della cosa venduta di cui all'articolo 1490 c.c., il compratore che esercita le azioni di risoluzione del contratto o di riduzione del prezzo di cui all'articolo 1492 c.c. č gravato dell'onere di offrire la prova dell'esistenza dei vizi. (Rigetta, GIUDICE DI PACE EMPOLI, 18/11/2013).