(massima n. 1)
In materia di "factoring", nell'ipotesi in cui il credito oggetto di cessione derivi dalla compravendita di un bene mobile, la legittimazione passiva in ordine alla domanda di riduzione del prezzo, conseguente all'esistenza di vizi della cosa venduta, spetta alla societā venditrice e non al "factor", atteso che quest'ultimo non č cessionario del contratto di compravendita ma soltanto del credito relativo al corrispettivo, e che il compratore (debitore ceduto) potrebbe solo opporre al "factor", ove fosse da questi convenuto in giudizio per il pagamento del debito, le eccezioni opponibili al cedente, ma non giā agire direttamente contro il "factor" con azioni volte alla risoluzione o alla modifica di un contratto al quale costui č rimasto estraneo. (Rigetta, App. Palermo, 27/10/2010).