(massima n. 1)
In tema di compravendita, la garanzia per evizione postula che, a seguito dell'esito vittorioso dell'azione di rivendica esercitata da un terzo, il compratore, dopo la stipula del contratto, sia stato privato, in tutto o in parte, della proprietą del bene acquistato; pertanto, l'esperimento, ad opera di un terzo, dell'azione di regolamento di confini, non comportando la risoluzione di un contrasto sui titoli di proprietą, ma solo sulla sua estensione, non consente di fare valere la garanzia per evizione. (Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 11/03/2014).