(massima n. 1)
In tema di determinazione della base imponibile di imposte dirette, ai sensi dell'art. 40, comma 2, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, gli immobili esclusivamente inerenti all'attivitą commerciale dell'imprenditore perdono la loro caratteristica di beni strumentali dell'impresa qualora siano radicalmente trasformati per essere utilizzati a scopi diversi, e non in occasione di un mero cambiamento di categoria da "negozio" o "deposito" ad "ufficio", trattandosi di utilizzazioni sostanzialmente intercambiabili a fini commerciali. (rigetta, Comm. Trib. Reg. Roma, 12 Luglio 2000).